Assegno di Maternità

Come richiedere l'Assegno di Maternità

Cos’è?

L'assegno di maternità di base, anche detto "Assegno di maternità dei Comuni", è una prestazione assistenziale concessa dai Comuni e pagata dall'INPS (articolo 74 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 51).

 

A chi è rivolto?

Il diritto all'assegno, nei casi di parto, adozione o affidamento preadottivo, spetta a cittadini residenti italianicomunitari o stranieri in possesso di titolo di soggiorno.

Normalmente l’assegno spetta alla madre ma, in caso di decesso della madre o abbandono del neonato, può fare richiesta anche il padre.

 

Come funziona?

La domanda va presentata al Comune di residenza o presso uno dei Centri di Assistenza Fiscale convenzionati, entro sei mesi dalla nascita del bambino o dall'effettivo ingresso in famiglia del minore adottato o in affido preadottivo.

L'assegno non è cumulabile con altri trattamenti economici e previdenziali e non devono essere già beneficiari di altro assegno di maternità INPS ai sensi della legge 23 dicembre 1999, n. 488; si può comunque aver diritto a percepire dal Comune la quota differenziale.

L’assegno è compatibile e cumulabile con l’assegno unico universale.

 

Durata e Importo

L’assegno viene erogato per cinque mensilità.

L'importo dell'assegno è rivalutato ogni anno sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo ISTAT; per il 2022 l’importo mensile è pari a € 354,73, se spettante nella misura intera, per un totale di € 1.773,65. Se, invece, si beneficia già di un trattamento economico di importo inferiore rispetto a quello dell’assegno di maternità, viene corrisposta solo la quota differenziale.

L’importo spetta solo entro determinati limiti di reddito.  

Per il 2022, il valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non deve essere superiore ad € 17.747,58.

 


Per ulteriori dettagli consultare il sito INPS



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